Articolo 21 - Riunioni del Consiglio Direttivo Generale

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Il Consiglio Direttivo Generale si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente quando lo ritenga necessario il Presidente.
E’ convocato, altresì, su espressa richiesta della maggioranza dei suoi membri.
La convocazione ordinaria viene confermata, per la seduta successiva, alla fine della riunione del Consiglio con indicazione del luogo della riunione in sedi istituzionali. Verranno avvisati dalla Segreteria solamente i Consiglieri assenti. Il Consiglio Direttivo Generale delibera validamente con la presenza fisica della maggioranza dei suoi componenti aventi diritto a voto.
Non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Generale sono assunte a maggioranza dei voti, ed espressi in forma palese nelle seguenti formule di rito: favorevole, contrario, astenuto.
A parità di voti è prevalente il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo Generale può invitare alle riunioni i consiglieri del Consiglio di Sezione, i Soci tutti, consulenti esterni e rappresentanti delle istituzioni locali; detti invitati non avranno alcun diritto di voto ma possono esprimere parere consultivo.

Ultima modifica ilGiovedì, 05 Novembre 2015 18:05

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