Articolo 26 - Collegio dei Revisori dei Conti - competenze

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Il controllo sull’attività amministrativa e contabile dell’Associazione è affidata ad un Collegio dei Revisori dei conti che dura in carica quattro anni, ed è composto da tre membri anche non soci, eletti dall’Assemblea, di provata capacita. Il Collegio redige la relazione sui conti economici e sui risultati della gestione, ed accerta la regolare tenuta dei registri contabili.
I componenti del Collegio hanno facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo Generale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d’ispezione e di controllo.

Ultima modifica ilVenerdì, 06 Novembre 2015 11:34

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