Articolo 36 - Scioglimento e liquidazione
- Scritto da Alessandro
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L’associazione si estingue nei casi previsti dall’art.27 del Cod. Civ. quando:
il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto allo scopo;
lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
La sussistenza di tali condizioni dovrà essere previamente accertata e deliberata dal Consiglio Direttivo Generale che sottoporrà l'atto all’approvazione dell’Assemblea.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto al voto. Nella medesima seduta l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, anche tra i Soci, conferendo loro i necessari poteri.
Il Patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altri enti senza scopo di lucro aventi finalità analoghe con sede nel comune di Varedo, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.